Codice Deontologico

A.W. Associazione Wedding e operatori nel settore, di seguito denominata A.W., ha predisposto e propone il presente Codice di comportamento allo scopo di promuovere un elevato livello di etica professionale tra i suoi Associati impegnati nel settore del Wedding. Le norme del presente Codice forniscono agli Associati una serie di precise regole di comportamento improntate alla diligenza, lealtà, imparzialità, trasparenza e correttezza, obblighi che caratterizzano una prestazione professionale di elevato profilo. Lo scopo di queste norme è quello di responsabilizzare gli Associati A.W., e tutti coloro che a diverso titolo sono impegnati, in modo diretto od indiretto, in azioni che concernono l’organizzazione di matrimoni, a comportamenti adeguati al mantenimento di un’immagine per A.W. e per i suoi aderenti di massima responsabilità e competenza professionale.


Principi Generali
Titolo 1. Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti i professionisti Wedding Planners e operatori nel settore dei matrimoni nell’esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e con i terzi.

Titolo 2. Dovere di aggiornamento professionale
È dovere del professionista curare costantemente la propria preparazione professionale, sia negli argomenti trattati nel settore sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica.

Titolo 3. Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
L’Associato ha il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle norme in vigore.

Titolo 4. Rapporti tra Associato e Cliente
Articolo 1 – Correttezza ed etica professionale.
Gli Associati si impegnano a svolgere la propria attività professionale nel rispetto delle esigenze e delle aspettative del Committente attenendosi ai principi della correttezza ed etica professionale.
Articolo 2 – Segreto professionale. L’Associato è tenuto al segreto professionale. Riguardo tutte le informazioni e notizie sulla privacy del Committente venute a conoscenza dell’Associato durante la sua prestazione di servizio.
Articolo 3 – Forma dell’incarico. L’incarico dovrà essere richiesto al Committente in forma scritta. Una tale forma è richiesta per agevolare l’intervento di A.W. nella tutela dell’operato dei suoi Associati.
Articolo 4 – Esecuzione dell’incarico. Gli interventi richiesti vengono realizzati dall’Associato con la massima cura e professionalità nel rispetto dei tempi e delle modalità richieste. L’Associato è tenuto a operare nei limiti di budget reciprocamente fissati con il Committente, a chiedere l’autorizzazione per eventuali spese non in bilancio, a produrre giustificativi per possibili extra-costi. Documentazione sulle realizzazioni fatte potranno essere fornite al Committente su richiesta e fatturate a parte.
Articolo 5 – Diritto di esclusiva. Eventuali diritti di esclusiva devono avere forma scritta e durata determinata stabiliti preventivamente tra Associato e Committente.
Articolo 6 – Dovere di competenza.
L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico. In ogni caso l’Associato deve comunicare al Committente le circostanze impedienti alla prestazione dell’attività richiesta e così eventualmente la necessità dell’integrazione con altro collega.
Articolo 7 – Diritto di recesso.
Il professionista Wedding Planner esercita legittimamente il suo diritto di non occuparsi ulteriormente di un incarico nel caso in cui: – il Committente non provveda al pagamento di acconti legittimamente richiesti; – il Committente non assolva il pagamento di spese vive convenute come a lui direttamente facenti carico; – il Committente non metta il consulente Wedding Planner in condizione di eseguire la propria prestazione; – si verifichino disarmonie tali da pregiudicare gravemente la esecuzione ottimale della prestazione del consulente Wedding Planner; – esistano fondati e reali rischi di insolvenza da parte del Committente.

Titolo 5. Rapporti tra Associato e Fornitori
Articolo 8 – Doveri verso i Fornitori. Pur sostenendo gli interessi del Committente, l’Associato deve agire con imparzialità, correttezza e professionalità, anche nei confronti dei fornitori. Anche l’incarico concordato con il fornitore dovrà essere richiesto in forma scritta. Una tale forma è richiesta per agevolare l’intervento di A.W. nella tutela dell’operato dei suoi Associati.

Titolo 6. Rapporti tra gli Associati
Articolo 9 – Spirito di competizione. Gli Associati sono tenuti tra loro e nei confronti di A.W., ad un comportamento improntato a grande collaborazione per la difesa degli interessi dell’intera categoria, del mercato, della Committenza. E’ ammesso un atteggiamento di leale concorrenza. Uno spirito di sana competizione comporta infatti uno stimolo al miglioramento professionale ed alla elevazione dell’intera categoria. Gli associati sono comunque tenuti a non promuovere attività che possano essere lesive o in sleale concorrenza con quelle promosse da altri colleghi o dall’Associazione stessa;
Articolo 10 – La denigrazione. L’Associato deve evitare qualsiasi forma denigratoria, diretta o indiretta, sia nei confronti di A.W., sia nei riguardi della attività professionale degli altri Associati. L’immagine dell’Associazione è un bene collettivo da salvaguardare con un comportamento responsabile e coerente. Articolo 11 – Solidarietà sociale. Gli Associati si impegnano a consultarsi preventivamente per azioni che possano avere influenza con l’attività di altri Associati. Nel caso di impossibilità di soluzione tra le parti spetta ad A.W., con il suo Consiglio Direttivo, l’ intervento arbitrale.
Articolo 12 – Passaggio di competenze. Nel caso in cui l’Associato, per propri problemi di tempo, o di organizzazione non sia in grado di realizzare direttamente o mediante propri dipendenti o collaboratori professionali ed abituali un lavoro richiestogli, non potrà dirottare il medesimo su altri che non siano professionisti, ma – se richiesto dal possibile Committente – dovrà obbligatoriamente consigliare colleghi che abbiano tale qualità.
Articolo 13 – Conflitto d’interesse. L’Associato che venga incaricato dal Committente di subentrare nelle prestazioni di un servizio in sostituzione di un collega, dovrà darne immediatamente notizia all’interessato contestualmente alla accettazione dell’incarico: adoperandosi per quanto possibile perché siano sollecitamente corrisposti i compensi legittimamente richiesti dal suo predecessore.
Articolo 14 – Divulgazione notizie riguardanti i colleghi. È tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega. Eventuali violazioni del codice deontologico devono essere rappresentate per iscritto esclusivamente agli organi disciplinari.
Articolo 15 – Indicazioni abusive o equivoche. In qualsiasi evidenza esterna, così come nella carta intestata, materiale di comunicazione o pubblicazioni web, ecc. l’Associato dovrà astenersi da indicazioni abusive, e da espressioni che possano ingenerare equivoco nella clientela, o nella potenziale clientela.

Titolo 7. Attività all’estero
Nell’esercizio di attività professionale all’estero gli Associati sono soggetti alle norme deontologiche interne nonché alle norme deontologiche dell’Associazione presente nel Paese in cui viene svolta l’attività, se ciò è previsto a condizioni di reciprocità.

Titolo 8. Rapporti tra Associato e Associazione o con altre Associazioni
Articolo 16 – Collaborazioni con altre Associazioni Devono essere favoriti i rapporti con le altre Associazioni di categoria, ai fini della circolazione delle informazioni e dell’attuazione di azioni comuni a tutela della professione. Tali rapporti sono riservati al Presidente Nazionale, eventualmente coadiuvato dai suoi delegati personali esclusivamente nell’ambito della delega loro conferita.
Articolo 17 – Partecipazione ad altre Associazioni L’appartenenza dei Soci A.W. ad altre Associazioni o gruppi è ammessa purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stessi non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico o delle Condizioni di Lavoro A.W. Articolo 18 – Delegati in più Associazioni I soci di A.W. che abbiano cariche istituzionali nell’Associazione non possono avere cariche istituzionali in Associazioni e o Enti di analogo interesse. E viceversa. Onde evitare situazioni conflittuali.
Articolo 19 – Diritti e doveri dell’Associato Tutti i Soci di A.W. godono dei diritti e devono attenersi ai doveri previsti dallo Statuto Titolo III, Art. 6. Tali diritti e doveri decadono con la cessazione dell’ appartenenza all’ Associazione. Anche verso l’Associazione, l’Associato dovrà mantenere un corretto rapporto e una ligia collaborazione evitando azioni o attività che possano essere lesive o in concorrenza con quelle promosse dall’Associazione stessa.

Titolo 9. Applicazioni del codice e sanzioni.
Articolo 20 – Le inadempienze. L’osservanza del presente Codice di comportamento professionale è un preciso dovere di ogni Associato A.W. Il Consiglio Direttivo è delegato ad esercitare un controllo sugli Associati per verificare il rispetto delle norme indicate. In caso di inadempienza al Consiglio Direttivo compete l’avviamento di un’indagine disciplinare su uno o piu’ Associati quando sia giunta una circostanziata informazione in merito al mancato rispetto delle norme contenute nel Codice.

Articolo 21 – Le sanzioni. La non osservanza anche di una sola norma inclusa nel Codice di Comportamento comporta da parte del Consiglio Direttivo un immediato richiamo scritto. Per le situazioni di persistenza in comportamenti vietati e per infrazioni ritenute dal Consiglio Direttivo particolarmente gravi lo stesso Consiglio può deliberare l’esclusione dell’Associato con comunicazione pubblicata.

Titolo 10. Redazione e revisione del Codice.
Articolo 22 – Il Codice. Il presente Codice è un’emanazione del Consiglio Direttivo e, per mutate esigenze associative, può essere modificato a semplice maggioranza anche in punti fondamentali. Le modifiche diventano efficaci dopo ratifica da parte dell’Assemblea degli Associati.